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La guida legale e fiscale del fundraiser

Per il successo di una campagna di raccolta fondi bisogna conoscere anche gli aspetti legali e fiscali: scopri le nozioni di base necessarie per il fundraiser!Ā 

Prima di avviare qualsiasi attivitĆ  di fundraising, ĆØ importante avere una conoscenza approfondita anche degli aspetti legali e fiscali, sia nell’interesse dell’ente, che deve adempiere ad obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, sia per il donatore, che può sentirsi più incentivato a donare se gli vengono illustrati eventuali benefici fiscali e lo si rassicura sulla corretta procedura da eseguire.

Per gestire al meglio questi aspetti, ĆØ bene quindi avvalersi della consulenza di professionisti del settore, ovvero avvocati e commercialisti esperti nella materia, ma ĆØ altresƬ importante che anche il fundraiser abbia nel suo ā€œbagaglioā€ alcune nozioni di base di natura legale e fiscale in modo da meglio interfacciarsi con l’ente ed i suoi professionisti e, non da ultimo, con il donatore per meglio orientarlo nelle sue scelte.

In questo articolo, senza pretesa di esaustività perché le tematiche sono davvero tante e complesse, passiamo in rassegna alcuni dei capisaldi che anche il fundraiser non può non conoscere, per districarsi tra leggi, norme e buon senso!

Tabella dei Contenuti

Gli enti nonprofit

Una breve premessa, sotto il profilo soggettivo, sugli Enti Non Profit e gli Enti del Terzo Settore, ovvero quelli iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore): troviamo la definizione generale all’art. 1 della L. 106/2016, che li definisce ā€œil complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalitĆ  civiche, solidaristiche e di utilitĆ  sociale e che, in attuazione dei principi di sussidiarietĆ  e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivitĆ  di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualitĆ  o di produzione e scambio di beni e serviziā€.Ā 

Il Codice del Terzo Settore ha cercato di riunire tali Enti ed il RUNTS ĆØ finalmente operativo, ma la Riforma ĆØ in parte ancora inattuata, sotto il profilo fiscale, e molti Enti continueranno ad operare come Enti Non Profit (ENP) e non come Enti del Terzo Settore (ETS), senza cioĆØ entrare nel RUNTS, il quale ĆØ diviso in diverse sezioni dedicate alle varie tipologie giuridiche degli Enti.

Il RUNTS (art. 46 Codice del Terzo Settore) si compone delle seguenti Sezioni:

• Organizzazioni di volontariato

• Associazioni di promozione sociale

• Enti Filantropici

• Imprese Sociali, incluse le Cooperative Sociali

• Reti associative

• SocietĆ  di mutuo soccorso

• Altri Enti del Terzo Settore

Ricordiamo che gli Enti possono distinguersi tra commerciali e non commerciali e questa ĆØ una qualifica di carattere fiscale che si basa sul tipo di entrata, a prescindere dalla natura giuridica dell’Ente. Un Ente diventa commerciale quando i ricavi delle attivitĆ  commerciali superano i proventi delle attivitĆ  non commerciali.

Un’altra distinzione ĆØ quella tra Enti ā€œriconosciutiā€ o ā€œcon personalitĆ  giuridicaā€ ed Enti ā€œnon riconosciutiā€: il riconoscimento può essere attribuito da Regione, Prefettura o RUNTS e, tra gli aspetti più rilevanti, bisogna ricordare che per gli Enti non riconosciuti vi ĆØĀ  responsabilitĆ  patrimoniale in capo al legale rappresentante, mentre per quelli riconosciuti l’Ente risponde delle sue obbligazioni solo con il proprio patrimonio.Ā 

Fatta questa breve premessa di carattere soggettivo, entriamo, sotto il profilo oggettivo, nel vivo della raccolta fondi, concentrandoci, in particolare, sulle attivitĆ  ā€œnon corrispettiveā€.

Cos'ĆØ la Raccolta Fondi?

Partiamo dalla definizione del Codice del Terzo Settore, che all’art. 7 la definisce quale ā€œil complesso delle attivitĆ  ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attivitĆ  di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettivaā€.Ā 

Le raccolte fondi presuppongono:

• la stima del fabbisogno necessario per mantenere l’organizzazione e raggiungerne gli obiettivi

• la ricerca dei donatori (che possono essere individui, aziende, fondazioni ed enti pubblici)

• la scelta della tecnica idonea alla raccolta, distinguendo strumenti di carattere ā€œnon corrispettivoā€ (tutte le tipologie di attivitĆ  ed iniziative che non si traducono in un ā€œsinallagmaā€) e strumenti di carattere ā€œcorrispettivoā€ (tutte le tipologie di attivitĆ  ed iniziative che si traducono in un ā€œsinallagmaā€, il c.d. ā€œdo ut desā€)

Le liberalitĆ  in denaro propriamente dette

Si tratta di entrate da attivitĆ  ā€œnon corrispettiveā€: l’importo erogato, cioĆØ, non costituisce il prezzo di una controprestazione in termini di cessione di beni o servizi, bensƬ ĆØ fatto per puro spirito di liberalitĆ .

Questa definizione ĆØ importante, poichĆ© per gli Enti non commerciali le attivitĆ  di raccolta fondi senza scambio di beni e servizi (assenza del vincolo di sinallagmaticitĆ ) non sono rilevanti ai fini delle imposte dirette ed indirette; l’Ente che riceve tali erogazioni liberali, cioĆØ, non ci paga le tasse! L’incasso di una liberalitĆ  non rileva mai, infatti, ai fini dell’IVA.

Diritti e Obblighi di chi dona e di chi riceve

Chi compie una erogazione liberale in denaro non ha alcun obbligo e non stipula alcun contratto; può interrompere liberamente il proprio contributo anche qualora si fosse originariamente impegnato a sostenere un progetto in modo continuativo (ad esempio con il ā€œsostegno a distanzaā€); non ha diritto alla restituzione di quanto erogato e non deve necessariamente versare in modo tracciabile, salvo che voglia avvalersi del diritto alla deduzione o detrazione fiscale.

Chi riceve una erogazione liberale non assume, dal canto suo, alcun obbligo di controprestazione verso il soggetto erogante; ha però l’obbligo di utilizzare le somme raccolte per il perseguimento dei fini statutari e questo ĆØ molto importante non solo perchĆØ la tutela della fede pubblica ĆØ un interesse protetto dalla legge, ma perchĆØ impatta sulla credibilitĆ  stessa e sulla reputazione dell’Ente.Ā 

L’Ente che riceve l’erogazione liberale non ĆØ nemmeno tenuto ad emettere la ricevuta ai fin della deduzione in capo al soggetto erogante, tuttavia ĆØ opportuno farla perchĆØ risponde ad un generale principio di trasparenza.

La raccolta pubblica di fondi

Anche la raccolta pubblica di fondi rientra nelle attivitĆ  ā€œnon corrispettiveā€; l’art. 7, sopra menzionato, del Codice del Terzo Settore, infatti, afferma che ā€œgli Enti del Terzo Settore possono realizzare attivitĆ  di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di veritĆ , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformitĆ  a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socialiā€.

In questi casi ĆØ importante la qualificazione soggettiva dell’Ente ricevente come Ente ā€œnon commercialeā€ per poter qualificare gli introiti che ne derivano come entrate non rilevanti dal punto di vista fiscale e, in ogni caso, ĆØ necessario che l’eventuale erogazione di beni e servizi sia di modico valore ed effettuata occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Un esempio per chiarirci le idee:Ā 

se un Ente promuove il c.d. ā€œregali solidaliā€, si ha raccolta pubblica di fondi?Ā 

La risposta è sì, se lo fa in modo occasionale e con beni di modico valore. 

Se l’attivitĆ  ĆØ continuativa e ci sono dei prezzi stabiliti, siamo nell’ambito del merchandising!

L’Ente che organizza una attivitĆ  di raccolta pubblica di fondi deve obbligatoriamente, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, redigere un separato rendiconto da tenere e conservare a norma di legge e, per alcune tipologie di Enti che hanno ricevuto nell’anno oltre € 220.000 di proventi, essi devono comunicare entro il 16 marzo di ogni anno le erogazioni liberali in denaro avvenute con modalitĆ  tracciabili effettuate da persone fisiche di cui si conosca il codice fiscale (sempre che il soggetto erogante non si sia opposto).Ā Ā 

Le agevolazioni fiscali

In caso di erogazioni liberali in denaro ad ETS non commerciali e commerciali, comprese le cooperative sociali, ma escluse le imprese sociali costituite in forma di societĆ , sono previste, per chi eroga, diverse agevolazioni, a seconda che l’erogazione avvenga da parte di persone fisiche o da parte di persone giuridiche.

Per gli individui, ĆØ prevista la detrazione (ai fini IRPEF) dalle imposte per un importo pari al 30% (35% per le ODV) della erogazione, fino a 30.000 euro di erogazione liberale o, in alternativa, ĆØ possibile la deduzione dal reddito complessivo netto della persona fisica, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Per le societĆ  e gli enti, ĆØ prevista la deduzione (ai fini IRES) dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Le liberalitĆ  in denaro devono necessariamente avvenire con modalitĆ  tracciabile, se si vuole usufruire di queste agevolazioni, e le erogazioni ricevute devono essere utilizzate dall’Ente ricevente esclusivamente per lo svolgimento delle attivitĆ  statutarie e per il perseguimento di finalitĆ  civiche, solidaristiche e di utilitĆ  sociale.

Se il soggetto ricevente non ĆØ un ETS, sarĆ  necessario valutare caso per caso, con l’aiuto di un consulente esperto in materia, essendo prevista la possibilitĆ  di detrazione, per le persone fisiche, che va dal 19% al 26% a seconda dell’importo donato e/o della natura giuridica e dell’ambito di attivitĆ  del soggetto ricevente (ex art. 15 dpr 917/1986). E’ altresƬ prevista, per gli individui, la possibilitĆ  di deduzione dei contributi a favore delle organizzazioni non governative per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (ex art. 10 dpr 917/1986).Ā 

Lo stesso vale anche per le erogazioni da parte di persone giuridiche, per le quali si deve valutare caso per caso, ricordando che non si parla di detrazione, ma di deduzioni (ex art. 100 co. 2 dpr 917/1986).

Altre entrate da ā€œattivitĆ  non corrispettiveā€

– Le quote associative possono rappresentare un importante strumento di autofinanziamento e, per regola generale, non costituiscono entrata fiscalmente rilevante; nello stesso tempo, però, non sono un onere deducibile per l’associato.

Attenzione perchĆØ ā€œnon ĆØ tutto oro quello che luccicaā€! Bisogna ricordare che più soci si hanno e maggiori saranno i problemi relativi alla loro gestione, ovvero quelli organizzativi con il relativo costo. Questa ĆØ la ragione per cui la c.d. ā€œcampagna associativaā€ ha un senso solo se si presume una partecipazione attiva dei soci.Ā 

– L’autofinanziamento di soci e/o di fondatori, inteso come versamento di liberalitĆ  in senso proprio e non quota associativa o prestito (che, in questo caso non ĆØ liberalitĆ  e non ĆØ deducibile per il disponente), e senza che ciò costituisca lā€™ā€oboloā€ per la partecipazione agli organi sociali di una fondazione, ĆØ pienamente deducibile.Ā 

– Il 5×1000 dell’IRPEF ĆØ un istituto introdotto come misura atta a fornire agli Enti privati operanti in vari settori sociali un sostegno economico per lo svolgimento delle proprie attivitĆ . Dal 2022 possono accedere al 5×1000:

. Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS

. Enti di ricerca scientifica e dell’UniversitĆ 

. Enti di ricerca sanitaria

. Sostegno delle attivitĆ  sociali svolte dai Comuni

. Associazioni Sportive Dilettantistiche

Per il 2024, possono ancora accedervi le ONLUS, anche se non ancora iscritte nel RUNTS.

A regime, la possibilitĆ  di beneficiare dei 5X1000 sarĆ  uno dei parametri utili per la valutazione di convenienza circa l’iscrizione o meno nel RUNTS.

In merito al 5X1000 vi ĆØ, per tutti gli Enti che ne beneficiano, un obbligo di redazione del rendiconto e della relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo, con obbligo, altresƬ, di conservazione decennale del rendiconto e dei documenti sottostanti. Dal 2022 vige, inoltre, per gli Enti che abbiano ricevuto oltre € 20.000, l’obbligo della compilazione direttamente su piattaforma informatica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La modulistica relativa alla rendicontazione ĆØ resa disponibile sulla piattaforma informatica 5X1000 sul portale ā€œservizi.lavoro.gov.it“.

– Le liberalitĆ  in natura o in-kind giving (DM 28.11.2019): gli Enti del Terzo Settore possono ricevere beni in natura e chi dona può accedere alle stesse agevolazioni fiscali per le liberalitĆ  in denaro se si dona ad ETS non commerciali, comprese le cooperative sociali, ma escluse le imprese sociali costituite in forma di societĆ , e sempre a condizione che le erogazioni ricevute siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attivitĆ  statutarie e per il perseguimento di finalitĆ  civiche, solidaristiche e di utilitĆ  sociale.

Nel periodo transitorio di passaggio al RUNTS, le agevolazioni fiscali per chi dona sono applicabili anche a favore delle Onlus iscritte all’anagrafe delle Onlus.

I beni donati possono essere di proprietĆ  di privati o di societĆ  e imprese e possono essere strumentali, patrimoniali (beni investimento) o merce (beni alla cui produzione o scambio ĆØ diretta l’attivitĆ  d’impresa) e l’ammontare della detrazione o della deduzione ĆØ quantificato sulla base del valore normale del bene donato.Ā 

Per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali (art. 9 del TUIR).

Nel caso di beni strumentali, l’ammontare della detrazione o della deduzione ĆØ determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento, mentre nel caso di beni merce, si fa riferimento al minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze.

Se il valore della cessione supera i 30.000 euro e nel caso in cui non sia possibile definire il valore con criteri oggettivi, il donatore dovrĆ  dotarsi di una perizia giurata che ne attesti il valore, recante data non antecedente a novanta giorni prima del trasferimento del bene.

L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione scritta del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonchĆ© la dichiarazione scritta del destinatario contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attivitĆ  statutaria e per l’esclusivo perseguimento di finalitĆ  civiche , solidaristiche e di utilitĆ  sociale.Ā Ā Ā Ā 

– Lo shop solidale si colloca più propriamente nell’ambito delle attivitĆ  ā€œcorrispettiveā€, tuttavia se riveste carattere ā€œoccasionaleā€ ed ĆØ, quindi, associato e concomitante a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, esso può rientrare nelle ā€œraccolte fondi occasionali contro beni di modico valoreā€. Se, invece, come giĆ  accennato nell’esempio di cui sopra, diventa abituale e continuativo, a rigore dovrebbe rientrare nel novero delle ā€œattivitĆ  economiche di scambioā€propriamente dette (con obbligo, per l’Ente, di aprire la partita iva, in contabilitĆ  separata).

Al termine di questo viaggio, appare evidente che il fundraiser deve spesso affrontare tematiche fiscali e legali che possono non appartenere al suo bagaglio formativo e bisogna trovare le coordinate corrette per districarsi nella legislazione alquanto complessa del non profit italiano molto legata all’argomento tributario. Partendo dalle diverse tipologie di enti e dalle novitĆ  della riforma del Terzo Settore, anche il fundraiser potrĆ  trovare le modalitĆ  di realizzazione delle campagne di fundraising per incrementare la raccolta fondi nel rispetto delle norme e delle prassi.

Autrice
Federica Triboldi – Studentessa del Master in Fundraising 2024

Immagine di dal Master in Fundraising

dal Master in Fundraising

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