Per il successo di una campagna di raccolta fondi bisogna conoscere anche gli aspetti legali e fiscali: scopri le nozioni di base necessarie per il fundraiser!Ā
Prima di avviare qualsiasi attivitĆ di fundraising, ĆØ importante avere una conoscenza approfondita anche degli aspetti legali e fiscali, sia nellāinteresse dellāente, che deve adempiere ad obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, sia per il donatore, che può sentirsi più incentivato a donare se gli vengono illustrati eventuali benefici fiscali e lo si rassicura sulla corretta procedura da eseguire.
Per gestire al meglio questi aspetti, ĆØ bene quindi avvalersi della consulenza di professionisti del settore, ovvero avvocati e commercialisti esperti nella materia, ma ĆØ altresƬ importante che anche il fundraiser abbia nel suo ābagaglioā alcune nozioni di base di natura legale e fiscale in modo da meglio interfacciarsi con lāente ed i suoi professionisti e, non da ultimo, con il donatore per meglio orientarlo nelle sue scelte.
In questo articolo, senza pretesa di esaustività perché le tematiche sono davvero tante e complesse, passiamo in rassegna alcuni dei capisaldi che anche il fundraiser non può non conoscere, per districarsi tra leggi, norme e buon senso!
Tabella dei Contenuti
Gli enti nonprofit
Una breve premessa, sotto il profilo soggettivo, sugli Enti Non Profit e gli Enti del Terzo Settore, ovvero quelli iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore): troviamo la definizione generale allāart. 1 della L. 106/2016, che li definisce āil complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalitĆ civiche, solidaristiche e di utilitĆ sociale e che, in attuazione dei principi di sussidiarietĆ e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivitĆ di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualitĆ o di produzione e scambio di beni e serviziā.Ā
Il Codice del Terzo Settore ha cercato di riunire tali Enti ed il RUNTS ĆØ finalmente operativo, ma la Riforma ĆØ in parte ancora inattuata, sotto il profilo fiscale, e molti Enti continueranno ad operare come Enti Non Profit (ENP) e non come Enti del Terzo Settore (ETS), senza cioĆØ entrare nel RUNTS, il quale ĆØ diviso in diverse sezioni dedicate alle varie tipologie giuridiche degli Enti.
Il RUNTS (art. 46 Codice del Terzo Settore) si compone delle seguenti Sezioni:
⢠Organizzazioni di volontariato
⢠Associazioni di promozione sociale
⢠Enti Filantropici
⢠Imprese Sociali, incluse le Cooperative Sociali
⢠Reti associative
⢠Società di mutuo soccorso
⢠Altri Enti del Terzo Settore
Ricordiamo che gli Enti possono distinguersi tra commerciali e non commerciali e questa ĆØ una qualifica di carattere fiscale che si basa sul tipo di entrata, a prescindere dalla natura giuridica dellāEnte. Un Ente diventa commerciale quando i ricavi delle attivitĆ commerciali superano i proventi delle attivitĆ non commerciali.
Unāaltra distinzione ĆØ quella tra Enti āriconosciutiā o ācon personalitĆ giuridicaā ed Enti ānon riconosciutiā: il riconoscimento può essere attribuito da Regione, Prefettura o RUNTS e, tra gli aspetti più rilevanti, bisogna ricordare che per gli Enti non riconosciuti vi ĆØĀ responsabilitĆ patrimoniale in capo al legale rappresentante, mentre per quelli riconosciuti lāEnte risponde delle sue obbligazioni solo con il proprio patrimonio.Ā
Fatta questa breve premessa di carattere soggettivo, entriamo, sotto il profilo oggettivo, nel vivo della raccolta fondi, concentrandoci, in particolare, sulle attivitĆ ānon corrispettiveā.
Cos'ĆØ la Raccolta Fondi?
Partiamo dalla definizione del Codice del Terzo Settore, che allāart. 7 la definisce quale āil complesso delle attivitĆ ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attivitĆ di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettivaā.Ā
Le raccolte fondi presuppongono:
⢠la stima del fabbisogno necessario per mantenere lāorganizzazione e raggiungerne gli obiettivi
⢠la ricerca dei donatori (che possono essere individui, aziende, fondazioni ed enti pubblici)
⢠la scelta della tecnica idonea alla raccolta, distinguendo strumenti di carattere ānon corrispettivoā (tutte le tipologie di attivitĆ ed iniziative che non si traducono in un āsinallagmaā) e strumenti di carattere ācorrispettivoā (tutte le tipologie di attivitĆ ed iniziative che si traducono in un āsinallagmaā, il c.d. ādo ut desā)
Le liberalitĆ in denaro propriamente dette
Si tratta di entrate da attivitĆ ānon corrispettiveā: lāimporto erogato, cioĆØ, non costituisce il prezzo di una controprestazione in termini di cessione di beni o servizi, bensƬ ĆØ fatto per puro spirito di liberalitĆ .
Questa definizione ĆØ importante, poichĆ© per gli Enti non commerciali le attivitĆ di raccolta fondi senza scambio di beni e servizi (assenza del vincolo di sinallagmaticitĆ ) non sono rilevanti ai fini delle imposte dirette ed indirette; lāEnte che riceve tali erogazioni liberali, cioĆØ, non ci paga le tasse! Lāincasso di una liberalitĆ non rileva mai, infatti, ai fini dellāIVA.
Diritti e Obblighi di chi dona e di chi riceve
Chi compie una erogazione liberale in denaro non ha alcun obbligo e non stipula alcun contratto; può interrompere liberamente il proprio contributo anche qualora si fosse originariamente impegnato a sostenere un progetto in modo continuativo (ad esempio con il āsostegno a distanzaā); non ha diritto alla restituzione di quanto erogato e non deve necessariamente versare in modo tracciabile, salvo che voglia avvalersi del diritto alla deduzione o detrazione fiscale.
Chi riceve una erogazione liberale non assume, dal canto suo, alcun obbligo di controprestazione verso il soggetto erogante; ha però lāobbligo di utilizzare le somme raccolte per il perseguimento dei fini statutari e questo ĆØ molto importante non solo perchĆØ la tutela della fede pubblica ĆØ un interesse protetto dalla legge, ma perchĆØ impatta sulla credibilitĆ stessa e sulla reputazione dellāEnte.Ā
LāEnte che riceve lāerogazione liberale non ĆØ nemmeno tenuto ad emettere la ricevuta ai fin della deduzione in capo al soggetto erogante, tuttavia ĆØ opportuno farla perchĆØ risponde ad un generale principio di trasparenza.
La raccolta pubblica di fondi
Anche la raccolta pubblica di fondi rientra nelle attivitĆ ānon corrispettiveā; lāart. 7, sopra menzionato, del Codice del Terzo Settore, infatti, afferma che āgli Enti del Terzo Settore possono realizzare attivitĆ di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di veritĆ , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformitĆ a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socialiā.
In questi casi ĆØ importante la qualificazione soggettiva dellāEnte ricevente come Ente ānon commercialeā per poter qualificare gli introiti che ne derivano come entrate non rilevanti dal punto di vista fiscale e, in ogni caso, ĆØ necessario che lāeventuale erogazione di beni e servizi sia di modico valore ed effettuata occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Un esempio per chiarirci le idee:Ā
se un Ente promuove il c.d. āregali solidaliā, si ha raccolta pubblica di fondi?Ā
La risposta ĆØ sƬ, se lo fa in modo occasionale e con beni di modico valore.Ā
Se lāattivitĆ ĆØ continuativa e ci sono dei prezzi stabiliti, siamo nellāambito del merchandising!
LāEnte che organizza una attivitĆ di raccolta pubblica di fondi deve obbligatoriamente, entro quattro mesi dalla chiusura dellāesercizio, redigere un separato rendiconto da tenere e conservare a norma di legge e, per alcune tipologie di Enti che hanno ricevuto nellāanno oltre ⬠220.000 di proventi, essi devono comunicare entro il 16 marzo di ogni anno le erogazioni liberali in denaro avvenute con modalitĆ tracciabili effettuate da persone fisiche di cui si conosca il codice fiscale (sempre che il soggetto erogante non si sia opposto).Ā Ā
Le agevolazioni fiscali
In caso di erogazioni liberali in denaro ad ETS non commerciali e commerciali, comprese le cooperative sociali, ma escluse le imprese sociali costituite in forma di societĆ , sono previste, per chi eroga, diverse agevolazioni, a seconda che lāerogazione avvenga da parte di persone fisiche o da parte di persone giuridiche.
Per gli individui, ĆØ prevista la detrazione (ai fini IRPEF) dalle imposte per un importo pari al 30% (35% per le ODV) della erogazione, fino a 30.000 euro di erogazione liberale o, in alternativa, ĆØ possibile la deduzione dal reddito complessivo netto della persona fisica, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Per le societĆ e gli enti, ĆØ prevista la deduzione (ai fini IRES) dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Le liberalitĆ in denaro devono necessariamente avvenire con modalitĆ tracciabile, se si vuole usufruire di queste agevolazioni, e le erogazioni ricevute devono essere utilizzate dallāEnte ricevente esclusivamente per lo svolgimento delle attivitĆ statutarie e per il perseguimento di finalitĆ civiche, solidaristiche e di utilitĆ sociale.
Se il soggetto ricevente non ĆØ un ETS, sarĆ necessario valutare caso per caso, con lāaiuto di un consulente esperto in materia, essendo prevista la possibilitĆ di detrazione, per le persone fisiche, che va dal 19% al 26% a seconda dellāimporto donato e/o della natura giuridica e dellāambito di attivitĆ del soggetto ricevente (ex art. 15 dpr 917/1986). Eā altresƬ prevista, per gli individui, la possibilitĆ di deduzione dei contributi a favore delle organizzazioni non governative per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (ex art. 10 dpr 917/1986).Ā
Lo stesso vale anche per le erogazioni da parte di persone giuridiche, per le quali si deve valutare caso per caso, ricordando che non si parla di detrazione, ma di deduzioni (ex art. 100 co. 2 dpr 917/1986).
Altre entrate da āattivitĆ non corrispettiveā
– Le quote associative possono rappresentare un importante strumento di autofinanziamento e, per regola generale, non costituiscono entrata fiscalmente rilevante; nello stesso tempo, però, non sono un onere deducibile per lāassociato.
Attenzione perchĆØ ānon ĆØ tutto oro quello che luccicaā! Bisogna ricordare che più soci si hanno e maggiori saranno i problemi relativi alla loro gestione, ovvero quelli organizzativi con il relativo costo. Questa ĆØ la ragione per cui la c.d. ācampagna associativaā ha un senso solo se si presume una partecipazione attiva dei soci.Ā
– Lāautofinanziamento di soci e/o di fondatori, inteso come versamento di liberalitĆ in senso proprio e non quota associativa o prestito (che, in questo caso non ĆØ liberalitĆ e non ĆØ deducibile per il disponente), e senza che ciò costituisca lāāoboloā per la partecipazione agli organi sociali di una fondazione, ĆØ pienamente deducibile.Ā
– Il 5×1000 dellāIRPEF ĆØ un istituto introdotto come misura atta a fornire agli Enti privati operanti in vari settori sociali un sostegno economico per lo svolgimento delle proprie attivitĆ . Dal 2022 possono accedere al 5×1000:
. Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS
. Enti di ricerca scientifica e dellāUniversitĆ
. Enti di ricerca sanitaria
. Sostegno delle attivitĆ sociali svolte dai Comuni
. Associazioni Sportive Dilettantistiche
Per il 2024, possono ancora accedervi le ONLUS, anche se non ancora iscritte nel RUNTS.
A regime, la possibilitĆ di beneficiare dei 5X1000 sarĆ uno dei parametri utili per la valutazione di convenienza circa lāiscrizione o meno nel RUNTS.
In merito al 5X1000 vi ĆØ, per tutti gli Enti che ne beneficiano, un obbligo di redazione del rendiconto e della relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo, con obbligo, altresƬ, di conservazione decennale del rendiconto e dei documenti sottostanti. Dal 2022 vige, inoltre, per gli Enti che abbiano ricevuto oltre ⬠20.000, lāobbligo della compilazione direttamente su piattaforma informatica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La modulistica relativa alla rendicontazione ĆØ resa disponibile sulla piattaforma informatica 5X1000 sul portale āservizi.lavoro.gov.it“.
– Le liberalitĆ in natura o in-kind giving (DM 28.11.2019): gli Enti del Terzo Settore possono ricevere beni in natura e chi dona può accedere alle stesse agevolazioni fiscali per le liberalitĆ in denaro se si dona ad ETS non commerciali, comprese le cooperative sociali, ma escluse le imprese sociali costituite in forma di societĆ , e sempre a condizione che le erogazioni ricevute siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attivitĆ statutarie e per il perseguimento di finalitĆ civiche, solidaristiche e di utilitĆ sociale.
Nel periodo transitorio di passaggio al RUNTS, le agevolazioni fiscali per chi dona sono applicabili anche a favore delle Onlus iscritte allāanagrafe delle Onlus.
I beni donati possono essere di proprietĆ di privati o di societĆ e imprese e possono essere strumentali, patrimoniali (beni investimento) o merce (beni alla cui produzione o scambio ĆØ diretta lāattivitĆ dāimpresa) e lāammontare della detrazione o della deduzione ĆØ quantificato sulla base del valore normale del bene donato.Ā
Per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali (art. 9 del TUIR).
Nel caso di beni strumentali, lāammontare della detrazione o della deduzione ĆØ determinato con riferimento al residuo valore fiscale allāatto del trasferimento, mentre nel caso di beni merce, si fa riferimento al minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze.
Se il valore della cessione supera i 30.000 euro e nel caso in cui non sia possibile definire il valore con criteri oggettivi, il donatore dovrĆ dotarsi di una perizia giurata che ne attesti il valore, recante data non antecedente a novanta giorni prima del trasferimento del bene.
Lāerogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione scritta del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con lāindicazione dei relativi valori, nonchĆ© la dichiarazione scritta del destinatario contenente lāimpegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dellāattivitĆ statutaria e per lāesclusivo perseguimento di finalitĆ civiche , solidaristiche e di utilitĆ sociale.Ā Ā Ā Ā
– Lo shop solidale si colloca più propriamente nellāambito delle attivitĆ ācorrispettiveā, tuttavia se riveste carattere āoccasionaleā ed ĆØ, quindi, associato e concomitante a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, esso può rientrare nelle āraccolte fondi occasionali contro beni di modico valoreā. Se, invece, come giĆ accennato nellāesempio di cui sopra, diventa abituale e continuativo, a rigore dovrebbe rientrare nel novero delle āattivitĆ economiche di scambioāpropriamente dette (con obbligo, per lāEnte, di aprire la partita iva, in contabilitĆ separata).
Al termine di questo viaggio, appare evidente che il fundraiser deve spesso affrontare tematiche fiscali e legali che possono non appartenere al suo bagaglio formativo e bisogna trovare le coordinate corrette per districarsi nella legislazione alquanto complessa del non profit italiano molto legata allāargomento tributario. Partendo dalle diverse tipologie di enti e dalle novitĆ della riforma del Terzo Settore, anche il fundraiser potrĆ trovare le modalitĆ di realizzazione delle campagne di fundraising per incrementare la raccolta fondi nel rispetto delle norme e delle prassi.
Autrice
Federica Triboldi – Studentessa del Master in Fundraising 2024




